ed esecuzione delle decisioni sulle spese processuali 1. Le decisioni sulle spese processuali, adottate sul territorio di una delle Parti contraenti, sono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte contraente in conformita' delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 della Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 sulla procedura civile. 2. Le richieste di riconoscimento ed esecuzione dette decisioni sulle spese processuali vengono presentate con le modalita' previste ai paragrafi n. 2 e 3 dett'art. 20 detta presente Convenzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art29 · fonte su Normattiva