[1]delle commissioni rogatorie

[2]1. L'autorita' giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissioni rogatorie applica le proprie leggi per quanto concerne la forma da osservare. 2. Tuttavia, su espressa domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta deve:

  • a)assicurare l'esecuzione della commissione rogatoria secondo una forma speciale, sempre che tale procedura non sia incompatibile con la legislazione del proprio Stato;
  • b)informare in tempo utile l'autorita' richiedente della data e del luogo in cui la commissione rogatoria sara' eseguita affinche' le parti interessate possano assistervi nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle leggi in vigore nello Stato in cui l'esecuzione deve avere luogo.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art18 · fonte su Normattiva