Ratifica ed esecuzione della convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 8 — Notifica degli atti
- 1)Se l'atto da notificare e' stato redatto nella lingua del tribunale richiesto o ad esso e' stata allegata una traduzione in tale lingua, il tribunale richiesto eseguira' la notifica applicando le disposizioni al riguardo del proprio ordinamento.
- 2)Ad eccezione dei casi indicati al comma 1, l'atto dovra' essere notificato al destinatario solo nel caso in cui egli lo accetti volontariamente.
- 3)La traduzione di cui al comma 1 deve essere effettuata da un organismo autorizzato o da un traduttore giurato di una delle Parti Contraenti.
- 4)Il tribunale richiesto puo', su domanda del tribunale richiedente eseguire la notifica anche secondo la procedura speciale desiderata da quest'ultimo, quando cio' non sia contrario ai principi generali della legislazione dello Stato del tribunale richiesto.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
