1. La protezione stabilita agli articoli 2 e 3 del presente Accordo opera di pieno diritto. 2. Ciascuno degli Stati contraenti ha facolta' di chiedere all'altro Stato di vietare l'importazione di prodotti o merci portanti una delle denominazioni di cui agli Allegati A e B del presente Accordo, ove tali prodotti e merci non siano accompagnati da un documento che giustifichi il diritto alla denominazione stessa. In tal caso i prodotti e le merci sprovvisti di tale documento non vengono ammessi all'importazione. 3. Lo Stato contraente che formula la domanda prevista al comma 2 del presente articolo deve indicare all'altro Stato le autorita' competenti al rilascio di tale documento. Un modello del documento stesso deve essere unito a tale comunicazione.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;767~art7 · fonte su Normattiva