1. Prodotti, merci, imballaggi, etichette, fatture, documenti di trasporto e altri documenti commerciali, nonche' mezzi pubblicitari, che all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo si trovino nel territorio di uno degli Stati contraenti e che rechino lecitamente indicazioni il cui uso e' proibito dall'Accordo stesso, possono essere venduti o utilizzati per la durata di due anni a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il periodo di tempo previsto nel comma precedente viene portato a otto anni per i vasi di vetro o ceramica, sui quali sia stata incisa una denominazione protetta in conformita' del presente Accordo. 3. La disposizione del comma 3 degli articoli 2 e 3 e' ugualmente applicabile se una delle denominazioni protette e' gia' stata usata lecitamente almeno da due anni prima della data di entrata in vigore del presente Accordo come ragione sociale o parte della ragione sociale di una ditta o di una impresa industriale o commerciale. Tale diritto all'uso della denominazione puo' essere trasmesso mediante atto fra vivi o disposizione a causa di morte soltanto insieme alla ditta o all'impresa industriale o commerciale alla quale la ragione sociale appartiene. 4. Quanto sopra non pregiudica in alcun modo la disposizione dell'articolo 5.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;767~art8 · fonte su Normattiva