I reclami relativi ad atti contrari alle disposizioni del presente Accordo possono essere fatti valere in via diplomatica. Essi possono anche essere proposti davanti alle competenti autorita' giudiziarie degli Stati contraenti, oltre che dalle persone fisiche o giuridiche che vi hanno diritto in base alla legislazione degli Stati contraenti, anche da sindacati, consorzi, associazioni ed organizzazioni che rappresentano i produttori, i fabbricanti, i commercianti o i consumatori interessati di uno Stato contraente, sempre che essi abbiano la capacita' di stare in giudizio in base alla legislazione di tale Stato. I medesimi soggetti possono esercitare azioni o proporre ricorsi legali anche in sede penale sempre che la legislazione dello Stato contraente in cui si svolge il procedimento penale preveda tali azioni o ricorsi.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;767~art6 · fonte su Normattiva