Le disposizioni dell'articolo 10, dell'art. 15 o del capitolo IV, che autorizzano per il conferimento, la ratifica o l'estinzione del potere una forma diversa da quella scritta, non si applicano quando il rappresentato o l'intermediario hanno il loro domicilio in uno Stato contraente che ha reso una dichiarazione in conformita' all'art. 27. Le parti non possono derogare al presente paragrafo ne' modificarne l'effetto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art11 · fonte su Normattiva