Il rappresentante o l'intermediario che agiscono in conformita' alle istruzioni implicite o esplicite del rappresentato, possono convenire con un terzo di escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'art. 11, di derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o di modificarne l'effetto.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
