Qualsiasi Stato contraente, la cui legislazione impone che il conferimento, la ratifica, o l'estinzione del potere sia adottato o provato per iscritto, in tutti i casi previsti dalla presente Convenzione, puo' in qualsiasi momento dichiarare, in conformita' all'art. 11, che qualsiasi disposizione dell'art. 10 e dell'art. 15 o del capitolo 4 che autorizza il conferimento, la ratifica o l'estinzione del potere in forma diversa dalla forma scritta, non si applichi quando il rappresentato o l'intermediario abbiano il loro domicilio nello stesso Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art27 · fonte su Normattiva