Qualsiasi Stato contraente, la cui legislazione impone che il conferimento, la ratifica, o l'estinzione del potere sia adottato o provato per iscritto, in tutti i casi previsti dalla presente Convenzione, puo' in qualsiasi momento dichiarare, in conformita' all'art. 11, che qualsiasi disposizione dell'art. 10 e dell'art. 15 o del capitolo 4 che autorizza il conferimento, la ratifica o l'estinzione del potere in forma diversa dalla forma scritta, non si applichi quando il rappresentato o l'intermediario abbiano il loro domicilio nello stesso Stato.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
