Qualsiasi Stato contraente il cui commercio estero, nel suo insieme o in alcuni settori particolari, viene svolto esclusivamente da organizzazioni appositamente autorizzate, puo' in qualsiasi momento dichiarare che, quando dette organizzazioni agiscono nel campo del commercio estero in qualita' di acquirente o venditore, tutte queste organizzazioni o le organizzazioni specificate nella dichiarazione non verranno considerate, ai fini dell'applicazione del par. 2b) e 4 dell'art. 13, come intermediari nello loro relazioni con altre organizzazioni, la cui sede si trovi nel medesimo Stato.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
