- 1)Qualsiasi Stato contraente puo' in qualsiasi momento dichiarare che applichera' le disposizioni della presente Convenzione a dei casi determinati che sfuggirebbero al suo campo di applicazione.
- 2)Questa dichiarazione puo' segnatamente prevedere che la Convenzione si applichera':
- a)a qualsiasi contratto diverso dal contratto di vendita di merci;
- b)ai casi in cui i domicili di cui al par. 1 e all'art. 2, non si trovano negli Stati contraenti.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
