• 1)La presente Convenzione non si applica:
  • a)alla rappresentanza da parte di intermediari che, a titolo professionale, effettuano operazioni nelle borse dei valori e merci;
  • b)alla rappresentanza da parte di qualsiasi persona che procede ad una vendita all'asta;
  • c)alla rappresentanza legale nel diritto di famiglia, del regime matrimoniale tra i coniugi e del regime delle successioni;
  • d)alla rappresentanza derivante da una abilitazione legale o giudiziaria ad agire per conto di persone che non hanno la capacita' di agire;
  • e)alla rappresentanza in virtu' di una decisione di un'autorita' giudiziaria o amministrativa, o che viene esercitata sotto il diretto controllo di tale autorita'.
  • 2)La presente Convenzione non deroga alle norme di tutela dei consumatori.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art3 · fonte su Normattiva