- 1)La presente Convenzione non si applica:
- a)alla rappresentanza da parte di intermediari che, a titolo professionale, effettuano operazioni nelle borse dei valori e merci;
- b)alla rappresentanza da parte di qualsiasi persona che procede ad una vendita all'asta;
- c)alla rappresentanza legale nel diritto di famiglia, del regime matrimoniale tra i coniugi e del regime delle successioni;
- d)alla rappresentanza derivante da una abilitazione legale o giudiziaria ad agire per conto di persone che non hanno la capacita' di agire;
- e)alla rappresentanza in virtu' di una decisione di un'autorita' giudiziaria o amministrativa, o che viene esercitata sotto il diretto controllo di tale autorita'.
- 2)La presente Convenzione non deroga alle norme di tutela dei consumatori.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
