Ai fini della presente Convenzione:

  • a)l'organo, il gestore o il socio di una societa', di una associazione o di qualsiasi altro ente giuridico dotato o meno di personalita' giuridica, non e' considerato intermediario di quest'ultimo, nella misura in cui, nell'esercizio delle sue funzioni, egli agisce in virtu' di poteri conferitigli dalla legge o dagli atti costitutivi di tale entita';
  • b)il "trustee" non e' considerato un intermediario che agisce per conto del "trust", dell'organo costitutivo o del beneficiario.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art4 · fonte su Normattiva