Ai fini della presente Convenzione:
- a)l'organo, il gestore o il socio di una societa', di una associazione o di qualsiasi altro ente giuridico dotato o meno di personalita' giuridica, non e' considerato intermediario di quest'ultimo, nella misura in cui, nell'esercizio delle sue funzioni, egli agisce in virtu' di poteri conferitigli dalla legge o dagli atti costitutivi di tale entita';
- b)il "trustee" non e' considerato un intermediario che agisce per conto del "trust", dell'organo costitutivo o del beneficiario.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
