Le Autorita' e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona ovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione. Essi possono redigere la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
