• 1)Nell'applicazione di questo Accordo, le competenti Autorita', le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti possono comunicare direttamente in lingua italiana, giapponese o inglese tra di loro e con ogni persona interessata, ovunque questa persona risieda.
  • 2)Nell'applicazione di questo Accordo, le autorita' competenti, le istituzioni competenti e le agenzie di collegamento di uno Stato contraente non possono rifiutare la presentazione di richieste o di qualsiasi altro documento in ragione del fatto che essi siano scritti nella lingua dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97~accordo-art16 · fonte su Normattiva