Art. 15 (Convenzione)
[1]- Relazioni con altri strumenti internazionali
[2]La presente Convenzione non ostacola l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattano questioni specifiche inerenti alla protezione dei fanciulli e delle famiglie, ai quali una Parte della presente convenzione e' Parte o lo diviene.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
