Art. 14 (Convenzione)
[1]- Patrocinio legale gratuito e consulenza giuridica
[2]Se il diritto interno prevede il patrocinio legale gratuito o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei fanciulli nelle procedure che li interessano dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria; tali disposizioni si applicano alle materie considerate dagli articoli 4 e 9.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
