Art. 5 (Convenzione)
[1]- Altri eventuali diritti procedurali
[2]Le Parti esaminano l'opportunita' di concedere ai fanciulli diritti procedurali supplementari nelle procedure che li concernono dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria, in particolare:
[3]a il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta per aiutarli ad esprimere la loro opinione; b il diritto di chiedere, essi stessi o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale, se del caso di un avvocato; c il diritto di designare un proprio rappresentante; d il diritto di esercitare, in tutto o in parte, le prerogative di una parte in tali procedure.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
