[1]- Altri eventuali diritti procedurali

[2]Le Parti esaminano l'opportunita' di concedere ai fanciulli diritti procedurali supplementari nelle procedure che li concernono dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria, in particolare:

[3]a il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta per aiutarli ad esprimere la loro opinione; b il diritto di chiedere, essi stessi o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale, se del caso di un avvocato; c il diritto di designare un proprio rappresentante; d il diritto di esercitare, in tutto o in parte, le prerogative di una parte in tali procedure.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art5 · fonte su Normattiva