Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996
Art. 8 (Convenzione)
[1]- Possibilita' di procedere d'ufficio
[2]Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorita' giudiziaria ha facolta', nei casi di grave minaccia al benessere del fanciullo, secondo quanto determinato dal diritto interno, di procedere d'ufficio.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
