Art. 7 (Convenzione)
[1]- Obbligo di agire con prontezza
[2]Nelle procedure che concernono un fanciullo, l'autorita' giudiziaria deve procedere con prontezza evitando ogni inutile ritardo e deve potersi avvalere di procedure che assicurino una rapida esecuzione delle sue decisioni. In caso di urgenza, l'autorita' giudiziaria ha, se del caso, facolta' di adottare decisioni immediatamente esecutive.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
