[1]Articolo 42 - Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"

[2]1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilita' penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art42 · fonte su Normattiva