[1]Articolo 40 - Molestie sessuali

[2]Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art40 · fonte su Normattiva