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[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVERSITARIO RILASCIATI IN ITALIA E A CIPRO
[2]ACCORDO
[3]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro (le Parti Contraenti), nello spirito delle relazioni amichevoli tra le due Parti, tese a promuovere lo scambio e la cooperazione nel campo della scienza e dell'istruzione di livello universitario, disposte a facilitare gli studenti di entrambi i Paesi a continuare gli studi nell'altro Paese, consapevoli delle affinita' esistenti tra i due Paesi nel campo dell'istruzione superiore, hanno concordato di procedere al mutuo riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie della Repubblica Italiana e della Repubblica di Cipro, allo scopo di favorire l'accesso ed il prosieguo degli studi nelle Istituzioni dei due Paesi.
[4]ARTICOLO 1 Ambito di validita'
- a)Il presente Accordo regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso ai Corsi di Laurea nelle Istituzioni universitarie dei due Paesi.
- b)In ottemperanza delle normative vigenti nei due Paesi, l'Accordo si applica ai titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Cipro.
- c)Ai fini del presente Accordo, le Istituzioni universitarie sono: - per la parte italiana: le Universita', gli Istituti universitari, i Politecnici, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti, abilitati a rilasciare titoli accademici secondo le leggi della Repubblica Italiana, - per la parte cipriota: le Istituzioni statali d'istruzione che secondo le leggi e i regolamenti sono Istituzioni universitarie, e le Istituzioni d'istruzione non statali, legalmente riconosciute come Istituzioni universitarie sulla base di leggi e regolamenti, registrate presso il Ministero dell'Istruzione e della Cultura secondo le leggi e i regolamenti dello stato per i Corsi di Laurea che sono valutati sotto il profilo dell'istruzione e accreditati sulla base delle leggi e dei regolamenti.
- d)Le Istituzioni universitarie d'Italia e di Cipro, accreditate e/o registrate, per le quali si applica il presente Accordo, sono elencate rispettivamente negli allegati A e B dell'Accordo.
- e)Entrambe le parti contraenti notificheranno alla controparte, attraverso i canali diplomatici, ogni modifica apportata all'elenco delle proprie Istituzioni universitarie (nel caso di soppressione o di aggiunta di nuove Istituzioni).
Testo in vigore dal 6 agosto 2016 al 6 agosto 2016
