[1]di collaborazione

[2]Le Parti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nei due Stati, la collaborazione nei seguenti ambiti: - cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche; - istruzione scolastica, secondaria e universitaria, cooperazione interuniversitaria, istruzione professionale; - scambi giovanili, collaborazione in ambito cinematografico e radio-televisivo; - cooperazione nel settore della ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale.

Testo vigente dal 19 settembre 2016

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2016-05-04;77~accordo-art2 · fonte su Normattiva