[1]di collaborazione
[2]Le Parti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nei due Stati, la collaborazione nei seguenti ambiti: - cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche; - istruzione scolastica, secondaria e universitaria, cooperazione interuniversitaria, istruzione professionale; - scambi giovanili, collaborazione in ambito cinematografico e radio-televisivo; - cooperazione nel settore della ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale.
Testo vigente dal 19 settembre 2016
