[1]nel settore dell'istruzione
[2]1. Le due Parti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle prorie disponibilita', l'attivita' delle istituzioni culturali quali gli Istituti di cultura o soggetti di tipo associativo, nonche' l'attivita' delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni universitarie. 2. Le Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria per incrementare:
- a)gli scambi di informazioni e di esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
- b)gli scambi di docenti e di esperti fra istituzioni ed organizzazioni collegate con il settore dell'istruzione e della formazione;
- c)gli scambi di docenti universitari e di ricercatori dei due Paesi e la realizzazione di progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.
- 3)Le Parti favoriranno altresi' la cooperazione interuniversitaria nell'ambito delle azioni concordate tra i rispettivi Ministri competenti in occasione della Conferenza tenutasi a Catania nel novembre del 2003 per la realizzazione dello Spazio Euromediterraneo dell'Istruzione Superiore.
Testo vigente dal 19 settembre 2016
