Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 2016 al 23 maggio 2016. Leggi il testo vigente →
[1]Permanente di Esperti
[2]Le due Parti contraenti concordano di costituire una Commissione permanente di Esperti. A tal fine, ciascun Paese nomina fino a 6 membri e ne da' notizia, attraverso i canali diplomatici, all'altro Paese. La Commissione permanente di Esperti avra' le seguenti funzioni: - consultarsi su tutte le questioni che saranno sollevate durante l'attuazione del presente Accordo. Eventuali chiarimenti interpretativi avranno efficacia dopo lo scambio di Note Verbali tra le Parti contraenti per le vie diplomatiche, - monitorare gli eventuali cambiamenti nel sistema d'istruzione superiore d'uno o entrambi Paesi, che potrebbero essere risultato di emendamenti delle leggi/regolamenti di ciascun Paese o il risultato di organismi internazionali, discutere le conseguenze che queste modifiche potrebbero avere sull'Accordo ed avanzare proposte di emendamenti al testo dell'Accordo attraverso le vie diplomatiche. La Commissione permanente di Esperti si riunira' dietro richiesta di una delle Parti contraenti. La sede dell'incontro sara' concordata di volta in volta per le vie diplomatiche.
Testo in vigore dal 23 maggio 2016 al 23 maggio 2016
