[1]scientifica e tecnologica
[2]Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le universita', i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle parti e nelle seguenti forme:
- a)realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
- b)visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi e le esperienze;
- c)organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico.
Testo vigente dal 19 settembre 2016
