[1]scientifica e tecnologica

[2]Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le universita', i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle parti e nelle seguenti forme:

  • a)realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
  • b)visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi e le esperienze;
  • c)organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico.

Testo vigente dal 19 settembre 2016

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2016-05-04;77~accordo-art6 · fonte su Normattiva