1. Nel soddisfare la richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, se necessario, adeguera' le misure di sorveglianza prescritte alla propria legislazione. 2. In nessun caso le misure di sorveglianza applicate dallo Stato richiesto possono essere piu' severe, per natura e durata, di quelle prescritte dallo Stato richiedente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art11 · fonte su Normattiva