1. Lo Stato richiesto adegua la pena o la misura inflitta alla propria legislazione penale come se la condanna fosse stata pronunciata per lo stesso reato commesso nel proprio territorio. 2. La pena inflitta nello Stato richiesto non puo' essere piu' severa di quella inflitta nello Stato richiedente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art23 · fonte su Normattiva