Allorche' lo Stato richiesto accetta di assicurare la sorveglianza dovra' adottare le misure seguenti: 1. Informare senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla sua richiesta; 2. Assicurare la collaborazione delle autorita' o degli organismi che, sul proprio territorio, sono responsabili della sorveglianza e dell'assistenza dei condannati; 3. Informare lo Stato richiedente di tutti i provvedimenti adottati e della loro applicazione.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art12 · fonte su Normattiva