Allorche' lo Stato richiesto accetta di assicurare la sorveglianza dovra' adottare le misure seguenti: 1. Informare senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla sua richiesta; 2. Assicurare la collaborazione delle autorita' o degli organismi che, sul proprio territorio, sono responsabili della sorveglianza e dell'assistenza dei condannati; 3. Informare lo Stato richiedente di tutti i provvedimenti adottati e della loro applicazione.
Testo vigente dal 4 dicembre 1973
