1. Un altro Stato Contraente non applichera' la pena salvo nel caso in cui, ai sensi della sua legislazione, l'atto, a seguito del quale e' stata imposta la pena, sia considerato un reato, se commesso sul suo territorio, e la persona, cui e' stata imposta la pena, sia soggetta a pena se l'atto fosse stato commesso sul suo territorio. 2. Qualora la sentenza si riferisca a due o piu' reati, non tutti in grado di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lo Stato che emana la sentenza dovra' specificare quali pene si applicano a reati che soddisfino tali requisiti.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art4 · fonte su Normattiva