1. Ogni Parte contraente, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, potra' dichiarare di fare uso di una o piu' delle riserve contenute nell'allegato alla presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente potra' ritirare del tutto o in parte una riserva da essa formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto alla data del suo ricevimento. 3. La Parte contraente che ha formulato una riserva al riguardo di una disposizione della presente Convenzione non potra' pretendere l'applicazione di tale disposizione da parte di un'altra Parte; tuttavia, essa potra', se la riserva e' parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui Essa stessa l'ha accettata. 4. Ogni Parte contraente potra', al momento della firma della presente Convenzione o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, notificare che Essa considera la ratifica, l'accettazione o l'adesione come comportante l'obbligo, in base al diritto internazionale, di introdurre nell'ordinamento interno le disposizioni necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art38 · fonte su Normattiva