1. Ogni Parte contraente potra', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare di fare uso di una o piu' riserve di cui all'allegato II del presente accordo. 2. Ogni Parte contraente potra' ritirare, totalmente o in parte, qualsiasi riserva da essa formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, la quale avra' efficacia a partire dalla data in cui sara' stata ricevuta.

Testo vigente dal 19 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;795~art7 · fonte su Normattiva