1. Ogni Parte contraente potra', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o anche in occasione di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 23 della presente Convenzione, formulare non piu' di due riserve riguardo alle disposizioni contenute nella II parte della convenzione stessa. Non sono autorizzate riserve di carattere generale; ogni riserva non potra' vertere che su di una singola disposizione. Ogni riserva avra' efficacia per cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte contraente in questione. Tale riserva potra' essere rinnovata per successivi periodi di cinque anni, mediante dichiarazione da indirizzare, prima dello scadere di ogni periodo, al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. Ogni Parte contraente potra' ritirare, del tutto o in parte, una riserva da essa formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione da indirizzare al Segretario generale del Consiglio d'Europa e che avra' efficacia a partire dalla data in cui sara' stata da questi ricevuta.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art25 · fonte su Normattiva