Art. 32 (Convenzione)
1. Ciascuna Parte contraente puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare di volersi avvalere di una o piu' riserve che figurano all'Allegato II della presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte contraente puo' ritirare, in tutto o in parte, una riserva da essa formulata in virtu' del precedente paragrafo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto dalla data della sua ricezione. 3. La Parte contraente che ha formulato una riserva relativa ad una disposizione della presente Convenzione non puo' pretendere l'applicazione di detta disposizione da parte di un'altra Parte contraente; tuttavia essa puo', se la riserva e' parziale o condizionale, pretendere la applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata. 4. Ciascuna Parte contraente potra', al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa far sapere che essa considera la ratifica, l'accettazione o l'adesione come comportante l'obbligo, in conformita' con il diritto internazionale, di adottare nella legislazione interna i provvedimenti necessari all'applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
