Per lo zucchero greggio e per i prodotti diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, possono essere fissati importi compensativi nella misura necessaria ad evitare qualsiasi rischio di perturbazione negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna. In tal caso, gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art109 · fonte su Normattiva