1. Gli articoli 236, 238 e 240 si applicano al prezzo di intervento dello zucchero bianco e al prezzo di base della barbabietola. Tuttavia, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, l'importo compensativo e' corretto dell'incidenza del contributo alla perequazione delle spese di magazzinaggio. 2. Per lo zucchero greggio e per i prodotti, diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nonche' per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione, comune dei mercati nel settore dello zucchero, possono essere fissati importi compensativi nella misura necessaria ad evitare qualsiasi rischio di perturbazione negli scambi tra la Comunita' nella su composizione attuale, e il Portogallo. In tal caso, gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
