1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi generali, la Commissione elabora, durante il periodo transitorio, un programma d'azione in stretta collaborazione con le autorita' spagnole. 2. In seguito, la Commissione seguira' accuratamente l'evoluzione della situazione in Spagna, tenendo conto: - dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi fissati. - dei risultati ottenuti mediante l'attuazione delle misure strutturali orizzontali o specifiche. 3. La Commissione esprime il proprio parere su tale evoluzione in relazioni da trasmettere al Consiglio: - al termine del periodo interinale, al fine di redigere un bilancio dell'evoluzione compiuta prima della data dell'adesione - tempestivamente, prima della fine del quarto anno dall'adesione, - in qualsiasi altro momento, qualora lo ritenga utile o necessario. 4. Tenendo conto in particolare delle deliberazioni del Consiglio sulle relazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione puo', se necessario, formulare raccomandazioni al Regno di Spagna sulle azioni che dovrebbero essere intraprese per realizzare gli obiettivi in questione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art134 · fonte su Normattiva