1. Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 262 figurano, per settore interessato di prodotti, nella sezione V. 2. a) Ai fini della realizzazione degli obiettivi specifici, la Commissione, durante il periodo interinale, elabora un programma d'azione in stretta collaborazione con le autorita' portoghesi.
- b)In seguito, la Commissione seguira' accuratamente l'evoluzione della situazione in Portogallo, tenendo conto: - dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi prefissati, - dei risultati ottenuti mediante l'attuazione delle misure strutturali orizzontali e specifiche.
- c)La Commissione esprime il proprio parere su tale evoluzione in relazioni da trasmettere al Consiglio: - al termine del periodo interinale, al fine di redigere un bilancio dell'evoluzione compiuta prima della data dell'adesione, - tempestivamente, prima della fine del terzo anno dell'adesione, - in qualsiasi altro momento, qualora lo ritenga utile o necessario.
- d)Tenendo conto in particolare delle deliberazioni del Consiglio sulle relazioni di cui alla lettera c), la Commissione puo', se necessario, formulare raccomandazioni alla Repubblica portoghese sulle azioni che dovrebbero essere intraprese per realizzare gli obiettivi in questione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
