L'applicazione da parte del Regno di Spagna degli aiuti o sovvenzioni di cui all'articolo 138 o, da parte della Comunita', delle restituzioni di cui all'articolo 141 e' subordinata a consultazioni preliminari che si svolgono secondo la seguente procedura: 1. Qualsiasi progetto inteso a fissare: - una sovvenzione all'esportazione dalla Spagna nella Comunita' nella sua composizione attuale ovvero verso paesi terzi, oppure - restituzioni all'esportazione dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Spagna, e' oggetto di uno scambio di opinioni nell'ambito di riunioni periodiche del comitato di gestione istituito dal regolamento (CEE) n. 1035/72. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone ad esame il progetto di cui al punto 1; tale esame riguarda, in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste nonche' la situazione e il livello dei prezzi del mercato spagnolo, del mercato della Comunita' nella sua composizione attuale e del mercato mondiale. 3. Il comitato formula un parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare tenendo conto dell'urgenza del provvedimento. Esso si pronuncia alla maggioranza di 54 voti. Il parere viene immediatamente comunicato all'autorita' competente per la fissazione, e precisamente, secondo il caso, il Regno di Spagna o la Commissione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
