1. Dal 1 marzo 1936, il Regno di Spagna elimina l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di qualsiasi misura d'effetto equivalente all'esportazione nella Comunita' nella sua composizione attuale dei prodotti di cui all'articolo 131. 2. Tuttavia, durante la prima fase, il Regno di Spagna puo' mantenere gli adeguamenti commerciali settoriali applicati all'esportazione, adattandoli pero', durante tale fase, per renderli compatibili con le esigenze della libera circolazione alla fine di questa fase.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
