1. Fatto salvo il paragrafo 2, per i prodotti di cui all'articolo 131, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere, durante la prima fase, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi. 2. L'importo delle sovvenzioni o degli aiuti eventualmente concessi dal Regno di Spagna all'esportazione nei paesi terzi deve essere limitato a quanto strettamente necessario a garantire lo smercio del prodotto in questione sul mercato di destinazione. Siffatti aiuti o sovvenzioni possono essere messi in applicazione soltanto previo espletamento della procedura prevista dall'articolo 142. Le consultazioni riguardano in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste, i prezzi adottati per il loro calcolo e la situazione dei mercati di provenienza e di destinazione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
