1. Durante la prima fase, in linea di massima la Comunita' nella sua composizione attuale non concede restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 131 esportati in Spagna. Tuttavia, qualora la concessione di restituzioni del genere risulti necessaria, il loro importo puo' corrispondere al massimo al divario tra i prezzi istituzionali, o in mancanza, tra i prezzi constatati nella Comunita' nella sua composizione attuale e in Spagna e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali restituzioni puo' avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 142. 2. Le restituzioni previste dal presente articolo sono finanziate dalla Comunita' tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art141 · fonte su Normattiva