Durante la prima fase, il Regno di Spagna non concede, in linea di massima, aiuti o sovvenzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 131 esportati negli stati membri attuali. Tuttavia, qualora aiuti o sovvenzioni del genere risultino necessari, il loro importo puo' corrispondere al massimo al divario tra i prezzi istituzionali o, in mancanza, tra i prezzi constatati in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali aiuti o sovvenzioni puo' avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 142.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
