1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto sono applicabili al settore della pesca. 2. L'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 90 sono applicabili ai prodotti della pesca.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art154 · fonte su Normattiva