1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, il Regno di Spagna applica progressivamente all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 le preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunita' a taluni paesi terzi. 2. A tal fine, il Regno di Spagna applica un dazio inteso a ridurre il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1990 il divario e' ridotto al'85,7% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991 il divario e' ridotto al 71,4% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992 il divario e' ridotto al 57,1% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993 il divario e' ridotto al 42,8% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994 il divario e' ridotto al 28,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995 il divario e' ridotto al 14,2% del divario iniziale. Dal 1 gennaio 1996, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
