1. Qualora i protocolli di cui all'articolo 179, paragrafo 1 non fossero conclusi al 1 gennaio 1986, la Comunita' prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione. In ogni caso il trattamento della nazione piu' favorita viene applicato dal 1 gennaio 1986 da parte del Regno di Spagna ai paesi di cui all'articolo 181. 2. Per quanto concerne le misure di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:
- i)qualora i protocolli in questione non fossero conclusi alla data dell'adesione per motivi indipendenti dalla volonta' della Comunita' o del Regno di Spagna, le misure che la Comunita' prendera' prevederanno in ogni caso l'applicazione da parte del Regno di Spagna, dalla data dell'adesione, del trattamento della nazione piu' favorita ai paesi terzi contraenti preferenziali o associati della Comunita' e terranno ugualmente conto del regime che i paesi terzi in questione applicheranno a tale data al Regno di Spagna.
- ii)qualora i protocolli in questione non fossero conclusi alla data dell'adesione per motivi diversi da quelli indicati nel punto i), per l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1 la Comunita' si basera' sulle misure transitorie e sugli adattamenti convenuti in seno alla conferenza e terra' eventualmente conto del risultato raggiunto nei negoziati con i paesi terzi in questione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
