1. Gli articoli 179 e 180 si applicano: - agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, la Iugoslavia, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia, nonche' agli altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti di cui all'allegato 11 del trattato CEE; - al nuovo accordo tra la Comunita' e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, firmato l'8 dicembre 1984. 2. I regimi che risultano dalla seconda convenzione ACP-CEE e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmati il 31 ottobre 1979, non sono applicabili nelle relazioni tra il Regno di Spagna e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
