1. Dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 181. Le misure transitorie e gli eventuali adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi. 2. Tali misure transitorie tendono ad assicurare, dopo la loro scadenza, l'applicazione, da parte della Comunita', di un regime comune per le sue relazioni con ogni paese terzo contraente, nonche' l'identita' dei diritti e degli obblighi degli stati membri. 3. Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 181 non comportano in nessun settore la concessione, da parte del Regno di Spagna a detti paesi, di un trattamento piu' favorevole di quello applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale. In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunita' nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell'articolo 181, per un identico periodo. 4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 181 non comportano l'applicazione, da parte del Regno di Spagna nei confronti di detti paesi di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell'articolo 181 per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Spagna in provenienza da altri paesi terzi.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
