In nessun caso si applicano all'interno della Comunita' dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. In caso di modifica o sospensione dei dazi della tariffa doganale comune, di applicazione dell'articolo 201 da parte della Repubblica portoghese o di coesistenza, in Portogallo, di dazi specifici nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale e di dazi ad valorem nei confronti dei paesi terzi per una stessa voce o sottovoce tariffaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria. In caso di modifica o sospensione dei dazi della tariffa unificata CECA, di applicazione dell'articolo 201 da parte della Repubblica portoghese o di coesistenza, in Portogallo, di dazi specifici nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale e di dazi ad valorem nei confronti di paesi terzi per una stessa voce o sottovoce tariffaria, la Commissione puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
